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	<title>newbrainframes &#187; copyright</title>
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		<title>No ai brevetti software!</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Jun 2005 16:20:24 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[No ai brevetti software! Sotto la pressione del sistema dei brevetti e dei potenti lobbisti dell&#8217;industria, l&#8217;unione europea sta per commettere un grosso sbaglio: permettere il passaggio di una legge che renda legale i brevetti software. Se questo dovesse accadere, il prezzo da pagare sara&#8217; altissimo. L&#8217;industria europea del software cadra&#8217; in mano a estorsori [...]]]></description>
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<p>No ai brevetti software! Sotto la pressione del sistema dei brevetti e dei potenti lobbisti dell&#8217;industria, l&#8217;unione europea sta per commettere un grosso sbaglio: permettere il passaggio di una legge che renda legale i brevetti software.<span id="more-252"></span></p>
<p>Se questo dovesse accadere, il prezzo da pagare sara&#8217; altissimo. L&#8217;industria europea del software cadra&#8217; in mano a estorsori senza scrupoli. Un cartello di grosse compagnie distruggera&#8217; i competitori piu&#8217; piccoli. Di conseguenza, pagheremo tutti piu&#8217; soldi per software meno sicuro e di minor qualita&#8217;. Voi personalmente, i vostri affari, la vostra azienda, il vostro governo, voi tutti.</p>
<p>Ve ne accorgerete quando arrivera&#8217; il conto.Quando qualcuno penetrerà nel vostro computer, quando le vostre e-mail verranno lette, e quando verranno rubati i dati di accesso al vostro conto in banca. Quando il vostro computer si blocchera&#8217; regolarmente. Quando lo spam non si fermera&#8217;. Quando i prezzi saliranno e le ditte chiuderanno. Quando dipendenti perderanno il proprio lavoro.</p>
<p><em> &#8220;E&#8217; molto probabile che i brevetti sul software, pratica comune negli Stati Uniti e sul punto di essere legalizzati in Europa, possano frenare l&#8217;innovazione. L&#8217;Europa ha ancora la facolta&#8217; di cambiare questo corso&#8221;</em> (Ricerca Deutsche Bank)</p>
<p>Senza i brevetti sul software l&#8217;Europa potrebbe mantenere bassi i costi, stimolare l&#8217;innovazione, migliorare la sicurezza e creare posti di lavoro. Grazie a Linux e al software open-source, l&#8217;Europa ha la possibilita&#8217; di ottenere l&#8217;indipendenza da Microsoft e da altre grandi aziende americane. Tuttavia, se l&#8217;Unione Europea dovesse approvare i brevetti software, sara&#8217; l&#8217;inizio della fine per Linux. Ma non solo per Linux, che e&#8217; solamente l&#8217;esempio di maggior spicco.</p>
<p>Su questa pagina web, potrete apprendere in modo semplice questo problema.Sara&#8217; possibile leggere cosa si puo&#8217; ancora fare affinche&#8217; i politici non permettano che l&#8217;Europa si danneggi da sola. Combattiamo per cio&#8217; che e&#8217; giusto, altrimenti il nostro benessere e alcune nostre liberta&#8217; saranno a rischio.</p>
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		<title>Il sud del mondo chiede trasparenza sulla propriet</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 10:17:42 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il WIPO (Organizzazione mondiale sulla proprieta&#8217; intellettuale) tra trasparenza e protezionismo. Dopo 3 giorni di confronto e scontro tra peasi in via di sviluppo e industrializzati si e&#8217; deciso di rimandare tutto a giugno. Anche il mondo scientifico inizia ad interrogarsi sulla questione del progresso o meglio dello sviluppo sostenibile. Secondo Carlos Maria Correa di [...]]]></description>
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<p>Il WIPO (Organizzazione mondiale sulla proprieta&#8217; intellettuale) tra trasparenza e protezionismo. Dopo 3 giorni di confronto e scontro tra peasi in via di sviluppo e industrializzati si e&#8217; deciso di rimandare tutto a giugno.<span id="more-2425"></span></p>
<p>Anche il mondo scientifico inizia ad interrogarsi sulla questione del <em>progresso</em> o meglio dello sviluppo sostenibile. Secondo Carlos Maria Correa di SciDev.net la proprieta&#8217; intellettuale non garantisce un adeguato supporto allo sviluppo ed anzi puo&#8217; rappresentare un vero e proprio ostacolo (<a target="_blank" href="http://www.scidev.net/dossiers/index.cfm?fuseaction=dossierreaditem&amp;dossier=13&amp;type=3&amp;itemid=375&amp;language=1">How intellectual property rights can obstruct progress</a>). Il ragionamento e&#8217; semplice quanto ficcante: i limiti imposti da copyright e brevetti stanno costruendo un vero e proprio muro che esclude i paesi in via di sviluppo dall&#8217;accesso e dai benefici delle nuove tecnologie. Un muro che giorno dopo giorno diventa piu&#8217; alto e minaccioso del piu&#8217; celebre protezionismo agricolo di Unione Europea e USA.</p>
<p>Non e&#8217; un caso che proprio sulla questione della brevettazione si stia combattendo una vera e propria guerra al WIPO, cioe&#8217; l&#8217;organizzazione mondiale che si occupa di proprieta&#8217; intellettuale. Andrea Glorioso su Punto Informatico sottolinea come sia in corso un&#8217;azione di lobby per impedire che il WIPO diventi piu&#8217; trasparente e quindi possa diventare uno strumento in grado di garantire le liberta&#8217; civili e digitali (<a target="_blank" href="http://punto-informatico.it/p.asp?i=52290">Un&#8217;agenda per lo sviluppo: battaglia al WIPO</a>). Anche l&#8217;osservatorio internazionale IP Watch ha seguito i lavori al WIPO (<a target="_blank" href="http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=42&amp;res=1280_ff&amp;print=0">Nations Clash On Future Of WIPO Development Agenda</a>). I paesi in via di sviluppo e quelli industrializzati si sono scontrati sul dare o meno maggiori poteri all&#8217;organizzazione sulla proprieta&#8217; intellettuale per meglio rispondere ai bisogni del Sud del mondo. Dopo 3 giorni di discussione i paesi in via di sviluppo hanno proposto di trasformare il WIPO in una agenzia in stile ONU. Su questa proposta i lavori sono stati aggiornati (<a target="_blank" href="http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=43&amp;res=1280_ff&amp;print=0">WIPO Development Agenda Talks Move Ahead</a>) ad una successiva analisi: il compromesso e&#8217; stato quello di diluire la discussione in altri 2 meeting (a giugno ed a luglio).</p>
<p>Anche le ONG sostengono le ragioni dei paesi in via di sviluppo presenti nel WIPO (<a target="_blank" href="http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=44&amp;res=1280_ff&amp;print=0">Non-Profits, Industry Offer Views On WIPO Development Agenda</a>) e si sono incontrate con il settore privato, solitamente sul lato opposto della barricata. Alla fine si e&#8217; riuscito ad ottenere di dare mandato all&#8217;Assemblea Generale del WIPO per sostenere la proposta di maggiore trasparenza di Argentina e Brasile.</p>
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		<title>Risposta a Creative Commons Italia</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Feb 2005 10:01:05 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Considerazioni sull&#8217;iniziativa Scarichiamoli. Amici di Creative Commons, anzitutto complimenti per il lavoro fatto finora e soprattutto per la gia&#8217; ampia varieta&#8217; di licenze disponibili. Vorrei commentare l&#8217;interessante proposta da voi lanciata con il nome &#8220;Scarichiamoli&#8221;, in relazione all&#8217;appello apparso su Rekombinant e alla sintesi della proposta di riforma postata sul vostro sito. Parto da quest&#8217;ultima [...]]]></description>
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<p>Considerazioni sull&#8217;iniziativa Scarichiamoli.<span id="more-215"></span></p>
<p>Amici di Creative Commons, anzitutto complimenti per il lavoro fatto finora e soprattutto per la gia&#8217; ampia varieta&#8217; di licenze disponibili. Vorrei commentare l&#8217;interessante proposta da voi lanciata con il nome &#8220;Scarichiamoli&#8221;, in relazione all&#8217;appello apparso su Rekombinant e alla sintesi della proposta di riforma postata sul vostro sito. Parto da quest&#8217;ultima proposta, perche&#8217; e&#8217; quella che mi ha lasciato perplesso.<br />
Nelle messaggio presente sul vostro sito (<a target="_blank" href="http://www.creativecommons.it/main.php?page=scarichiamoli">vedi</a>) appare evidenziata una frase che suona programmatica per il vostro progetto:</p>
<p>&#8220;A tal fine, i diritti esclusivi relativi ad un&#8217;opera dell&#8217;ingegno dovrebbero estinguersi nel momento in cui l&#8217;opera viene prodotta/riprodotta grazie ad un finanziamento pubblico.&#8221;</p>
<p>Se la riforma venisse presentata con un biglietto da visita di tale tenore avrebbe vita dura dal primo minuto. C&#8217;e&#8217; una contraddizione in primo luogo: il diritto sorge in capo all&#8217;autore quando quest&#8217;ultimo &#8220;partorisce&#8221; l&#8217;opera. Come fa questo diritto a sorgere ed estinguersi nel medesimo momento? Semplicemente non verrebbe mai alla luce. Inquadrata in una circostanza in cui e&#8217; lo Stato a finanziare un opera il cui autore e&#8217; di fatto esautorato dal dominio sul proprio lavoro quando quest&#8217;ultimo vede la luce, tale prospettiva ha un non so che di pre-illuminista. Perche&#8217; risale alla Rivoluzione Francese il riconoscimento del diritto dell&#8217;autore non solo ad essere riconosciuto padre dell&#8217;opera ma anche a deciderne il tempo e le modalita&#8217; di pubblicazione, e quindi lo sfruttamento economico.<br />
Una &#8220;innovazione&#8221; che priva l&#8217;autore di opere commissionate dallo Stato del diritto esclusivo su di queste non e&#8217; una novita&#8217; ma un bel passo indietro di qualche centinaio di anni.<br />
Comprendo perfettamente che il diritto all&#8217;informazione e&#8217; oggi grandemente condizionato dalla normativa sul diritto d&#8217;autore, ma non per via della struttura di questo quanto per i costi che la sua architettura contrattuale impone agli utenti finali.<br />
Pertanto il problema non e&#8217; tanto giuridico-politico quanto economico-contrattuale: se le opere avessero costi accessibili ben pochi si sognerebbero di protestare.<br />
Il malcontento e&#8217; generato dall&#8217;impossibilita&#8217; di corrispondere il prezzo imposto per la fruizione delle opere, ma e&#8217; la piattaforma negoziale a determinare i costi del prodotto dell&#8217;ingegno, non la natura del diritto individuale dell&#8217;autore.<br />
Se si volesse vincolare la destinazione e l&#8217;uso dei lavori commissionati dallo Stato lo strumento e&#8217; il contratto, non la legge; inoltre se proprio si volesse creare in capo all&#8217;Amministrazione Pubblica la titolarita&#8217; del diritto esistono gia&#8217; i mezzi per farlo nella legislazione esistente. Ma nello spogliare del diritto un intera categoria di autori, a parte le implicazioni costituzionali che sono descritte di seguito, si creerebbero delle situazioni di disparita&#8217; tra settore pubblico e privato e tra Italia e Paesi Esteri che lascerebbe i primi irremediabilmente pregiudicati per l&#8217;inevitabile &#8220;fuga di cervelli&#8221;.<br />
Stabilire a priori e con forza di legge che alcune opere godono dell&#8217;intero fascio di diritti esclusivi mentre altre ne sarebbero prive, creerebbe una disparita&#8217; di posizione tra privati cittadini di fronte alla legge, con chiare pregiudiziali di costituzionalita&#8217; per qualsiasi normativa tentasse di instaurare un regime di questo tipo.<br />
Inoltre il fatto che un autore veda cadere i propri diritti sull&#8217;opera commissionata dallo Stato per il solo fatto di averla creata non comporta, come sostenete, la sola rinuncia ai diritti patrimoniali, ma demolisce a monte anche i diritti morali.<br />
La strada della riforma legislativa e&#8217; tremendamente impervia se vi incamminate per quella via.<br />
Ripeto: e&#8217; piu&#8217; semplice lasciare impregiudicati i diritti soggettivi e vincolare contrattualmente la destinazione dell&#8217;opera.</p>
<p>&#8220;Se lo Stato sovvenziona la produzione di un filmato, quel filmato sara&#8217; di pubblico dominio;<br />
se lo Stato paga un esecutore affinche&#8217; esegua un brano musicale, l&#8217;esecutore non potra&#8217; vantare diritti esclusivi su quell&#8217;esecuzione. &#8221;</p>
<p>Credo che cio&#8217; che cercate possiate trovarlo all&#8217;art.11 della LDA. Lo Stato diventa il titolare dei diritti (tutti) e quindi decide tutto quello che vuole sulla destinazione dell&#8217;opera.<br />
Un ulteriore intralcio all&#8217;iter da voi prospettato, sono i trattati internazionali sul diritto d&#8217;autore dell&#8217;UNESCO, del WIPO, del WTO (TRIPS)che obbligano gli Stati contraenti a garantire a tutti gli autori un minimo di protezione; non credo proprio che la classe politica sia disposta ad intaccare 120 di monolitica adesione italiana alle convenzioni sul diritto d&#8217;autore per amor di una minoranza illuminata quale voi siete.<br />
Per come l&#8217;avete messa voi [...]&#8221; i diritti esclusivi relativi ad un&#8217;opera dell&#8217;ingegno dovrebbero estinguersi nel momento in cui l&#8217;opera viene prodotta [...]&#8220;, l&#8217;idea sembra impraticabile in termini logici, legislativi, economici e politici.<br />
L&#8217;idea di fondo e&#8217; giusta, nel senso che i fondi pubblici dovrebbero garantire la piu&#8217; ampia fruibilita&#8217; delle opere create grazie a questi, ma ottenere tale risultato spogliando alcune categorie di individui di un diritto della loro personalita&#8217; non e&#8217; un grande esempio di civilta&#8217;, ma una malcelata tendenza all&#8217;esproprio punitivo.<br />
La lezione che ho tratto dalla lecture di Lessig alla Royal Geographical Society e dai suoi libri e&#8217; che il massimo beneficio per la collettivita&#8217; si ottiene rinegoziando ed eventualmente comprimendo il diritto dell&#8217;autore, non sradicandolo.</p>
<p>Tutt&#8217;altra e&#8217; l&#8217;impressione che deriva dall&#8217;analisi del vostro comunicato su Rekombinant. L&#8217;idea di creare una piattaforma digitale su cui installare tutte le opere i cui diritti d&#8217;autore siano estinti dovrebbe diventare programma prioritario di tutti i mediattivisti per due ragioni fondamentali. La prima e&#8217; che la possibilita&#8217; di usufruire di un sistema di sapere universale immediato nell&#8217;accesso e sconfinato nelle dimensioni renderebbe molto piu&#8217; pluralista e diversificato l&#8217;attuale panorama dell&#8217;informazione oggi completamente infeudato con i media corporativi e appiattito su di una sub-cultura visiva espressione di un marketing famelico.<br />
La seconda ragione e&#8217; che la storia e la cultura del nostro paese e del nostro pianeta, resa accessibile in modo logico e strutturato, potrebbe dare la possibilita&#8217; a tutti di costruirsi un educazione non istituzionale demolendo o perlomeno intaccando l&#8217;attuale sistema-istruzione, dove si viene sempre piu&#8217; spesso addestrati a discipline tecniche utili, forse, nel breve periodo, ma che lasciano gli studenti impreparati per il futuro, aridi culturalmente e vulnerabili politicamente. La lezione che deriva dal successo epocale del file sharing e&#8217; chiara: quello che costa poco o nulla ed e&#8217; a portata di mouse, attira in modo irrefrenabile gli utenti. Dal momento che la tecnologia digitale elimina il problema della scarsita&#8217; di risorse, che diventano immediatamente moltiplicabili, la possibilita&#8217; di rendere fruibile il patrimonio culturale senza intaccare i diritti di nessuno costituisce una scommessa avvincente senza precedenti per la nostra societa&#8217;.</p>
<p>Riassumendo: se si vuole rendere accessibile a tutti un opera dell&#8217;ingegno finanziata dallo Stato, lo si puo&#8217;fare con scelte di politica legislativa che trasferiscano alle Universita&#8217; i diritti di sfruttamento economico imponendone la gratuita&#8217;, negoziando con l&#8217;autore le eventuali clausole riguardanti i diritti morali cosi da non creare impaccio alla creazione di opere derivative. Garantendo quindi retribuzione all&#8217;autore, accesso agli utenti, e incentivo alle creazioni derivative.<br />
Per quanto riguarda invece la creazione di una stuttura digitale di diffusione dell&#8217;informazione non proprietaria, questo si che e&#8217; a portata di mano: l&#8217;architettura informativa c&#8217;e&#8217; gia&#8217;, e i costi di acquisizione di opere libere da copyright sono relativamente bassi. E&#8217; una delle poche scommesse in cui possiamo vincere tutti e quindi dobbiamo giocare a tutti i costi.</p>
<p>Con rispetto e affetto da Newbrainframes</p>
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		<title>In principio era il Peer 2 Peer</title>
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		<pubDate>Sun, 20 Jan 2002 16:53:36 +0000</pubDate>
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<p>Nonostante la sentenza che l&#8217;anno scorso ha tolto a Napster la possibilitá di fare del male all&#8217;industria del disco, l&#8217;argomento file sharing é ancora ben lungi dal trovare una soluzione.<span id="more-2048"></span><br />
L&#8217;interesse costante da parte della stampa specializzata allo scambio di file audio compressi tramite la rete, la lotta senza quartiere delle majors ai browsers di mp3, la ricerca continua da parte del popolo di internet sono fenomeni tutt&#8217;altro che diminuiti di intensitá.<br />
Un argomento quanto mai spinoso, nel quale convergono altre questioni molto controverse come il caro cd e soprattutto il diritto d&#8217;autore. Da un lato i fruitori di musica, in particolare giovani, che cercano un modo per poter godere dei brani dei loro artisti preferiti in una maniera non troppo onerosa per i loro portafogli, dall&#8217;altro le (grandi) etichette discografiche che si difendono. In questo modo, affermano, il prezzo dei cd non potrá mai diminuire, perché se la concorrenza da affrontare é tale, mantenere gli stessi livelli di ricavi totali é possibile solo aumentando i prezzi di vendita unitari. Ma in questa battaglia una terza forza é in campo: quella dei musicisti, le cui posizioni non sono peró cosí nette. C&#8217;é chi é terrorizzato dalla possibilitá di essere scaricato online senza ricavarci una lira, c&#8217;é chi invece non nasconde le sue simpatie per i programmi peer 2 peer.<br />
In effetti, tra tutte le argomentazioni portate dai vari attori di questa contesa, quella delle major sembra essere la piú debole. In molti studi effettuati sulla divisione del ricavato del prezzo di un cd é emerso come in effetti la destinazione di alcune percentuali sia oscura, e non é poi molto lontana nel tempo l&#8217;indagine delle commissioni antitrust che ha riscontrato accordi di cartello tra le &#8220;sette sorelle&#8221; del disco. Un cartello peraltro molto solido, visto che nessuna tra le multinazionali della musica ha mai pensato neanche lontanamente di &#8220;scartellare&#8221; abbassando i prezzi e conquistando quote di mercato. Certamente é vero che chi sostiene i rischi sono i distributori, ed é giusto che il premio per sopportare questi rischi sia cospicuo. Vero é anche che la mancanza di trasparenza su “chi ci guadagna” davvero dalla vendita di un cd non aiuta a capire perché acquistare musica debba essere cosí oneroso.<br />
Inoltre, anche l&#8217;aliquota dell&#8217;iva sui dischi, che in Italia é al 20% sui dischi di musica leggera, non contribuisce di certo a rendere il prezzo di un cd piú accessibile. Peró, anche in questo caso bisogna stare attenti ai luoghi comuni: la riduzione dell&#8217;iva sui cd, auspicata tanto dalle etichette discografiche quanto dai consumatori, sarebbe solo la via piú facile per risolvere un problema complesso. Basta considerare da un lato che l&#8217;iva é un&#8217;imposta proporzionale, e quindi si riduce se applicata su un importo minore. Cioé, se su 20 euro si pagano 4 euro di iva, se il prezzo di un cd fosse 15 euro l&#8217;iva scenderebbe a 3. Ma ancora di piú si vede che il problema non é questo se si considera che riducendo solamente l&#8217;aliquota iva sui dischi, di fatto il loro prezzo scenderebbe di molto poco, non risolvendo la questione. Infine, il gettito da iva, cioé il ricavato del totale delle imposte applicate, in Italia é destinato alle regioni per coprire le spese sanitarie. Quindi, a pensarci bene, anche se il 20% di iva é sicuramente troppo, una discesa molto forte dell&#8217;aliquota potrebbe avere delle ripercussioni da qualche altra parte. Per ridurre la portata distruttiva del file sharing forse la strada piú efficace sarebbe quella di imporre a chi produce e distribuisce musica di essere trasparente sul calcolo del prezzo al dettaglio: in questo modo forse molte voci oscure di spesa, che vanno a gonfiare il costo per i consumatori, ridurrebbero il loro peso. Fino a quando i motivi per cui un cd costa 40 mila lire non saranno chiari, i discorsi sul caro cd resteranno campati per aria.</p>
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		<title>Il diritto d&#039;autore</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Jul 2000 15:44:22 +0000</pubDate>
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<p>Le normative sul diritto d&#8217;autore nel mondo. <span id="more-337"></span></p>
<p>IN EUROPA<br />
Il 10 dicembre 1997 la Commissione della Comunitá europea adottatava una proposta di direttiva sull’armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi nella societá dell’informazione COM (97) 628.Una direttiva &#8220;orizzontale&#8221;, frutto di una intensa attivitá di lobbying tra i diversi settori dell’industria ed i rappresentanti della Commissione.<br />
Essa sanciva principalmente il diritto di riproduzione. Siccome l’evoluzione tecnologica ha reso possibili nuove forme di riproduzione e di acquisizione delle opere, é necessario individuare esattamente quali sono le opere protette ed i soggetti titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi. All’art.2 della proposta di direttiva si attribuisce agli autori, artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi o film ed organismi di diffusione radiotelevisiva il diritto di autorizzare o vietare qualsiasi tipo di riproduzione sia essa compiuta in rete od al di fuori della rete, sotto forma diretta od indiretta, temporanea o permanente.<br />
Per riproduzione diretta si intende, secondo la comunicazione della Commissione, il fatto di riprodurre direttamente un’opera od un altro oggetto protetto su un supporto identico o differente; mentre la riproduzione indiretta é quella eseguita in piú tappe (come ad esempio la registrazione di un suono che é stata realizzata a sua volta sulla base di un fonogramma). La protezione riguarda non solo le copie materiali permanenti ma anche le copie temporanee contenute nella memoria di un elaboratore (come avviene ad esempio nel caso di visualizzazione sullo schermo del computer).<br />
Molto importante dal punto di vista legislativo é poi l&#8217;articolo 3 che conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare tutte le comunicazioni al pubblico comprese quelle del mondo virtuale.</p>
<p>IN ITALIA</p>
<p>EFFETTI DELLA RIFORMA<br />
Il 19 settembre 2000 é é entrata in vigore la legge di riforma del diritto d&#8217;autore, che risaliva al 1941. Il principale passaggio é nella sostituzione dell concetto di dolo di lucro con il concetto di dolo di profitto, che sará sufficiente per far scattare la sanzione penale a chiunque duplichi software o quant&#8217;altro.<br />
A garantire l&#8217;autenticitá delle opere dell&#8217;ingegno ci sará un nuovo bollino SIAE le cui caratteristiche e modalitá di applicazione saranno dettate da un regolamento che dovrá essere emanato entro sei mesi. Il contrassegno si applicherá ai programmi per elaboratore o multimediali e su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento. Unica deroga all&#8217;apposizione riguarda i supporti contenenti programmi per elaboratore utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che non contengano suoni, voci o immagini in movimento. In questo caso la legittimitá dei prodotti é comprovata da apposite dichiarazioni identificative che i produttori e importatori dovranno rendere preventivamente alla SIAE.<br />
Ma cosa cambia per i consumatori? Per chi acquisterá prodotti contraffatti scatterá una multa amministrativa pari a 300.000 lire a cui seguirá la confisca del materiale e la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano (come per le prostitute..). Inoltre sará lecito fotocopiare, per uso personale, solo il 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico.<br />
La vigilanza sul rispetto della norma spetterá in modo congiunto alla SIAE e all&#8217;Autoritá per le garanzie nelle comunicazioni; quest&#8217;ultima potrá conferire funzioni ispettive ai propri funzionari che agiranno in coordinamento con gli ispettori SIAE.<br />
E&#8217; inoltre prevista l&#8217;istituzione di un nuovo registro che censisca chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attivitá di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio, cessione di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto. La registrazione avverrá tramite preventivo avviso al questore (!), che, rilasciando una ricevuta, attesterá l&#8217;iscrizione. L&#8217;iscrizione dovrá essere rinnovata annualmente.</p>
<p>COMMENTI</p>
<p>La vecchia legge (633/41, vedi riferimenti bibliografici), pur afflitta da molti gravi difetti (di cui il principale era la perseguibilitá d&#8217;ufficio della duplicazione) era stata significativamente corretta da una costante giurisprudenza, che a partire dalla fine del 1996 e fino allo scorso 13 luglio 2000 ha tracciato un limite preciso fra cosa sia reato (vendere copie illecitamente duplicate) e cosa semplice illecito civile.<br />
Questa deformazione invece di essere eliminata viene addirittura rinforzata e accentuata: si istituisce un vero e proprio regime di pentitismo, quando si promettono sconti di pena a chi denuncia altre persone a prescindere dagli esiti del processo. Si obbliga CHIUNQUE, anche non iscritto alla SIAE, ad apporre sulle proprie opere il famigerato &#8220;bollino&#8221; a pena di gravi sanzioni. Si istituisce un fantomatico &#8220;Comitato per la tutela della proprietá intellettuale&#8221; presso la Presidenza del Consiglio dalle funzioni e dai poteri tanto oscuri quanto preoccupanti.<br />
Giá da qualche anno il diritto d&#8217;autore si é trasformato mediante la subdola opera del legislatore nel diritto dell&#8217;imprenditore. In prima battuta, il d.lgs. 518/92 aveva distinto il software da tutte le altre opere sanzionando pesantemente una vasta categoria di condotte, ma con il consumatore, oggi resta schiacciato anche il diritto alla cultura, quell&#8217;uso personale che, giustamente, neppure nel ventennio fascista si era osato negare e che, con la riforma, é espressamente fatto salvo soltanto nell&#8217;art. 171 ter della legge sul diritto d&#8217;autore, non per il software e per le banche dati (nuovo art. 171 bis).<br />
Con l&#8217;entrata in vigore della riforma, l’accesso alla cultura sará fortemente limitato: ridotte possibilitá di copia di opere cartacee; duplicazione di software e trasferimento di banche dati su altri supporti sanzionate (penalmente) anche in presenza di un mero soddisfacimento morale (la fruizione della cultura&#8230;); ecc.<br />
Per non parlare della legalizzazione della barbara prassi del sequestro di computer quando (vedi da ultima l’ordinanza 7/2/2000 del Tribunale di Torino) finalmente la giurisprudenza comincia a recepire i contenuti della raccomandazione R/95/13 sulla necessitá, nelle indagini penali, di distinguere il contenuto rilevante ai fini dell’istruttoria (dati) dal contenente (il computer). Inquietante.<br />
Nella nuovo disegno di legge si propone la creazione di una schedatura presso le Questure di chi &#8220;lavora&#8221; con le opere protette, l’indiscriminata applicazione del &#8220;bollino&#8221; SIAE anche a chi non é iscritto a questa societá, trasformando per di piú questo bollino in una specie di marchio di qualitá, é una inaccettabile disparitá di trattamento, per cui mentre l’uso personale di opere cinematografiche e musicali non sarebbe reato, la stessa cosa non vale per software e database.</p>
<p>LA PROPOSTA DI ALCEI<br />
A fronte di tutto questo, ALCEI torna a chiedere delle modifiche normative che rendano la futura legge piú flessibile e in grado di incidere effettivamente sui comportamenti veramente illeciti, evitando di limitare ingiustamente i diritti della persona.<br />
Siamo convinti che una misura fondamentale sia l’abolizione della sanzionabilitá penale di queste fattispecie, ma in via subordinata, sarebbe ragionevole almeno stabilire:<br />
- la sanzionabilitá penale solo per le ipotesi di duplicazione a scopo di lucro (cioé punire chi vende le copie);<br />
- la perseguibilitá del reato di duplicazione abusiva a querela (vale a dire consentire le indagini penali solo su istanza di parte e non automaticamente);<br />
- la possibilitá di accedere all’oblazione (e quindi estinguere il reato con il pagamento di una somma);<br />
- la depenalizzazione delle ipotesi minori di duplicazione a fine di lucro (punire con una sanzione amministrativa i fatti di minore rilevanza);<br />
- la decriminalizzazione dello scambio di informazioni tecniche e di apparati non diretti alla commissione di atti illeciti (non considerare illecito penale il semplice interesse culturale per il funzionamento di apparati tecnici e sistemi software o l’esplicito divieto di sequestrare computer o la limitazione dei poteri della SIAE alle sole opere prodotte da operatori che ne fanno parte);<br />
- l’obbligo di applicazione del bollino SIAE soltanto per le opere prodotte da operatori che ne fanno parte o l’eliminazione di qualsiasi forma di “schedatura preventiva.</p>
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